Art. 13
13 / 55Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-13