Art. 6 · Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria
Capo II

Art. 6

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Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria

In vigore dal 1 gen 2020
(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell', esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all', comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. 3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240#art-6