Art. 12 · Copertura finanziaria
Capo III

Art. 12

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Copertura finanziaria

In vigore dal 13 ago 2006
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all', comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell', secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240#art-12