Art. 5 · Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato

Art. 5

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Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato

In vigore dal 2 giu 2006
1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, è elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-04;182#art-5