Art. 4
4 / 7Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 2 giu 2006
1. L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è, sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-04;182#art-4