Art. 8 · Tutela della riservatezza delle informazioni

Art. 8

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Tutela della riservatezza delle informazioni

In vigore dal 13 ott 2006
1. Gli eventi segnalati ai sensi dell' sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone. 2. L'ANSV stabilisce le modalità per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all', comma 3. 3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli , abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza. 4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-8