Art. 5
5 / 10Raccolta e conservazione delle informazioni
In vigore dal 13 ott 2006
1. L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella propria banca dati con le garanzie di cui all', comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della normativa vigente, dell'autorità competente dello Stato membro in cui l'evento si è verificato, in cui l'aeromobile è immatricolato, in cui l'aeromobile è stato fabbricato, in cui l'esercente è certificato.
3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresì registrati gli eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.
4. L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-5