Art. 3
3 / 10Segnalazioni obbligatorie
In vigore dal 13 ott 2006
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo.
2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-3