Art. 2
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In vigore dal 13 ott 2006
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell', lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE;
b) «cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identità dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-2