Art. 1 · Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici

Art. 1

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Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici

In vigore dal 13 ott 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B; Vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile; Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati espressi in data 18 gennaio 2006 ed in data 24 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica espressi in data 24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici 1. È istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 2. È istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). 3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-1