Art. 98 bis · Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
Titolo VI

Art. 98 bis

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Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali

In vigore dal 29 feb 2008
1. Il Ministero della salute può autorizzare, previo parere favorevole della regione interessata, sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali in deroga alle disposizioni del presente titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della salute pubblica. Il parere favorevole delle regioni si intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla richiesta del Ministero della salute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-98-bis