Art. 97 · Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
Titolo VI

Art. 97

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Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura

In vigore dal 6 lug 2006
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'AIFA procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di tutti i medicinali dei quali è autorizzata l'immissione in commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista dal presente titolo. 2. Ogni anno l'AIFA comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri della Comunità europea le modifiche apportate all'elenco di cui al comma 1, limitatamente ai medicinali la cui fornitura è soggetta all'obbligo di prescrizione medica, precisandone la classificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-97