Art. 93 · Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
Titolo VI

Art. 93

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Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

In vigore dal 6 lug 2006
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-93