Titolo IV
Art. 53 bis
77 / 175Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati
In vigore dal 8 mar 2014
1. Le ispezioni di cui all' si svolgono in conformità alle direttive ed alle linee guida dettagliate dell'Unione europea, di cui all'articolo 111-bis della direttiva 2001/83/CE.
2. L'AIFA, in cooperazione con l'EMA, definisce la forma e il contenuto dell'autorizzazione di cui all', comma 1, dei verbali di cui all', comma 7, nonché dei certificati di norme di buona fabbricazione di cui all', comma 8.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-53-bis