Art. 46 · Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
Capo V

Art. 46

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Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato

In vigore dal 23 apr 2014
1. In casi particolari che coinvolgono gli interessi della Comunità europea, l'AIFA o il richiedente o il titolare dell'AIC possono adire il Comitato, per l'applicazione della procedura di cui agli della direttiva 2001/83/CE, prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione, oppure su qualsiasi altra modifica dell'autorizzazione che appare necessaria, in particolare, per tener conto delle informazioni raccolte a norma del titolo IX. 2. L'AIFA identifica chiaramente la questione sottoposta al Comitato e ne informa il richiedente o il titolare dell'AIC. 3. L'AIFA, il richiedente o il titolare dell'AIC trasmettono al Comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione. 4. Dopo l'espletamento della procedura di cui agli della direttiva 2001/83/CE, l'AIFA adotta le proprie determinazioni o, ove necessario, adegua le determinazioni già adottate, conformandosi alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 42 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato l'articolo 46 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-46