Art. 30 · Istruttoria della domanda
Capo IV

Art. 30

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Istruttoria della domanda

In vigore dal 6 lug 2006
1. Ai fini della istruttoria della domanda presentata a norma degli , l'AIFA: a) verifica la conformità del fascicolo presentato a norma degli e accerta la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIC; b) può sottoporre il medicinale, le relative materie prime e, eventualmente, i prodotti intermedi o altri componenti al controllo dell'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella documentazione, conformemente all', comma 3, lettera i), sono soddisfacenti; l'AIFA può altresì disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati sperimentali, la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione, l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate e la conformità delle sperimentazioni alle norme vigenti; c) può, se del caso, esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della domanda con riferimento agli elementi di cui all', comma 3, e agli . Quando l'AIFA si avvale di questa facoltà, i termini di cui al comma 1 dell' sono sospesi finché non sono stati forniti i dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per il tempo eventualmente concesso al richiedente per fornire i chiarimenti richiesti. 2. L'AIFA accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in grado di realizzare la produzione nell'osservanza delle indicazioni fornite ai sensi dell', comma 3, lettera e), e di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione, conformemente all', comma 3, lettera i). Quando vi è un giustificato motivo, può consentire che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi, facciano effettuare da terzi talune fasi della produzione e dei controlli di cui sopra; in tale caso, le verifiche dell'AIFA sono effettuate anche nello stabilimento indicato dal produttore o dall'importatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-30