Art. 152 · Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità
Titolo XII

Art. 152

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Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità

In vigore dal 23 apr 2014
1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi. 1-bis. L'AIFA, oltre a quanto disposto agli comunica tempestivamente all'EMA le decisioni di AIC, di rifiuto o di revoca della medesima, di annullamento di dette decisioni di rifiuto o di revoca, di divieto di vendita, di ritiro dal commercio e le relative motivazioni. 2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è inviata all'EMEA e al Ministero della salute.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-152