Art. 136 · Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
Titolo X

Art. 136

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Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani

In vigore dal 6 lug 2006
1. Il Ministero della salute e l'AIFA prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-136