Art. 121 · Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti
Titolo VIII

Art. 121

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Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti

In vigore dal 6 lug 2006
1. La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri. 2. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità può comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto. 3. La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni dell'. 4. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-121