Art. 111 · Obblighi di comunicazione
Titolo VII

Art. 111

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Obblighi di comunicazione

In vigore dal 8 mar 2014
1. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1 dell', se modifica, sospende o revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca. 2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. 3. Il Ministero della salute inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni di cui all', nonché le certificazioni di cui all', nella banca dati dell'Unione europea di cui all', comma 9. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile riguardante le singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-111