Titolo VII
Art. 109
116 / 175Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
In vigore dal 8 mar 2014
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-109