Art. 109 · Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
Titolo VII

Art. 109

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Ispezioni del Ministero della salute e AIFA

In vigore dal 8 mar 2014
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. 2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-109