Art. 3 · Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 3

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Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 25 mag 2006
1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166#art-3