Art. 15
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In vigore dal 25 mag 2006
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l' del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
b) gli , primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166#art-15