Art. 13 · Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365

Art. 13

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Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365

In vigore dal 25 mag 2006
1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', terzo comma, come modificato dall', comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»; b) dopo l', è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166#art-13