Art. 12 · Svolgimento delle prove orali

Art. 12

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Svolgimento delle prove orali

In vigore dal 25 mag 2006
1. La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove. 2. L'esame orale è pubblico. 3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia. 4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie. 5. La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;166#art-12