Art. 3 · Principi fondamentali
Capo II

Art. 3

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Principi fondamentali

In vigore dal 13 dic 2016
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto. 2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può, in particolare, disciplinare: a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale; b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni; c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-18;171#art-3