Art. 3 · Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di funzioni di igiene e sanità

Art. 3

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Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di funzioni di igiene e sanità

In vigore dal 26 mag 2006
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nel primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle province autonome.». 2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Anche in deroga a quanto previsto dall', sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;168#art-3