Art. 160 bis · Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
Parte IITitolo IIICapo III

Art. 160 bis

Abrogato165 / 274

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

In vigore dal 19 apr 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163#art-160-bis