Libro IV›Titolo I›Capo I
Art. 57
71 / 72Disposizioni abrogate
In vigore dal 15 giu 2006
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7;
b) l' della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
c) gli , comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
d) gli della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
e) l' della legge 6 agosto 1990, n. 223;
f) la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell';
g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli , comma 6, 12 e 13;
h) l' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell', comma 4;
m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli , comma 2, e 7, comma 1;
n) l' della legge 8 aprile 2004, n. 90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-57