Libro III›Titolo I›Capo III
Art. 39
47 / 72Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
In vigore dal 24 set 2015
Ricorso in via d'urgenza
(legge 10 aprile 1991, n. 125, , comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli , comma 4, e 38.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-39