Art. 39 · Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
Libro IIITitolo ICapo III

Art. 39

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Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)

In vigore dal 24 set 2015
Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, , comma 14) 1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli , comma 4, e 38.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-39