Libro I›Titolo II›Capo I
Art. 2
2 / 72Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)
In vigore dal 1 gen 2013
Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità
(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, )
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-2