Art. 6
6 / 7Invarianza degli oneri
In vigore dal 14 giu 2006
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-10;195#art-6