Art. 52 · Ambito di applicazione
Capo XII

Art. 52

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Ambito di applicazione

In vigore dal 21 apr 2024
1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile. 1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-52