Capo IX
Art. 46 ter
57 / 74Pubblicità e trasparenza
In vigore dal 21 apr 2024
1. Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza.
2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, la relazione del magistrato, il rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina i criteri e i moduli di redazione degli atti di cui al comma 2, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi e stabilendo che essi siano formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicandone il numero massimo di pagine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-ter