Art. 46 quater · Ordine di trattazione e durata del procedimento
Capo IX

Art. 46 quater

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Ordine di trattazione e durata del procedimento

In vigore dal 21 apr 2024
1. Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. La trattazione in commissione non può avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 3. La commissione può derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale. 4. La commissione può altresì derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura più recente è imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio. 5. Nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura è pubblicato l'ordine di trattazione, nonché ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4. 6. La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione. 7. Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.
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