Capo IX
Art. 46 decies
64 / 74Valutazione ai fini della conferma
In vigore dal 21 apr 2024
1. Ai fini della conferma di cui agli , il Consiglio superiore della magistratura tiene conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale.
2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma. Si applica l', comma 3.
3. Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attività svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all', anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall' del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonché le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la raccolta a campione dei rapporti da parte del consiglio giudiziario.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Consiglio superiore della magistratura valuta la capacità del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.
5. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del capo dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacità di darvi attuazione.
6. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-decies