Art. 25
25 / 32Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 14 mag 2006
Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole: «in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42», sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 59, del decreto legislativo è inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-25