Art. 21 · Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 21

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Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-21