Art. 15 · Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 15

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Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 14 mag 2006
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo dopo le parole: «sono privi di ogni effetto» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri». 2. Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole: «all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159#art-15