Art. 3
3 / 8Immissione sul mercato
In vigore dal 12 apr 2011
1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all'.
2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o miscele contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
3. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.
4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformità all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se presso tali impianti si effettuano attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.
5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione è presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione è rilasciata soltanto per le quantità rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attività di restauro e di manutenzione.
6. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-27;161#art-3