Art. 30 · Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 30

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Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

In vigore dal 12 mag 2006
1. Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;157#art-30