Art. 21
21 / 30Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
In vigore dal 12 mag 2006
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.»;
b) al comma 2 la parola: «Regione» è sostituita dalla seguente: «regione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;157#art-21