Art. 8
8 / 36Registro
In vigore dal 1 nov 2009
1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli è riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione è effettuata con sistema computerizzato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-8