Art. 23 · Misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui

Art. 23

Abrogato23 / 36

Misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui

In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-23