Art. 14 · Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 14

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Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 22 apr 2006
1. All'articolo 121 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
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