Art. 12
12 / 21Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 22 apr 2006
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-12