Art. 10 · Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 10

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Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 22 apr 2006
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-10