Art. 20
20 / 21Disposizioni processuali
In vigore dal 29 apr 2006
1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:
«Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».
2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.
3. L'articolo 1259 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). - Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-20