Art. 19
19 / 21Delle infrazioni penali e amministrative
In vigore dal 29 apr 2006
1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
3. Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione, la parola: «739» è sostituita dalla seguente: «734».
4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione è sostituito dal segue:
«Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
5. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57».
6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati.
7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
8. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola: «835» è sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse.
11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
13. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151#art-19