Art. 26 ter · Oneri per l'attività di formazione

Art. 26 ter

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Oneri per l'attività di formazione

In vigore dal 8 lug 2017
1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all' sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all' che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-26-ter